Disoccupazione

Ogni lavoratore è assicurato contro la disoccupazione. Di norma, chi rimane disoccupato ottiene un sostegno economico per un determinato periodo di tempo. I disoccupati sono tenuti ad annunciarsi presso l'Ufficio regionale di collocamento (RAV), il quale aiuta nella ricerca di un posto di lavoro.

Assicurazione contro la disoccupazione

L'assicurazione contro la disoccupazione (ALV) è un'istituzione statale ed è obbligatoria per tutti i lavoratori. I contributi mensili necessari vengono detratti ai lavoratori direttamente dallo stipendio; la metà di essi è a carico del datore di lavoro. I lavoratori autonomi non possono godere dell'assicurazione contro la disoccupazione. Chi rimane disoccupato, ottiene da una cassa di disoccupazione un'indennità mensile in sostituzione del salario (indennità di disoccupazione, Arbeitslosengeld). Il diritto all'indennità, i tempi di erogazione delle prestazioni e l'ammontare dell'indennità di disoccupazione, dipendono da diversi fattori; per esempio da quanto tempo si è già lavorato o dai motivi per cui si è rimasti disoccupati.

Procedura in caso di disoccupazione

Chi rimane disoccupato deve annunciarsi il prima possibile presso il comune di residenza. Ciò va fatto preferibilmente ancora prima dell'ultimo giorno lavorativo o al più tardi il primo giorno di disoccupazione. Allo stesso tempo bisogna annunciarsi obbligatoriamente all'Ufficio regionale di collocamento (RAV), dove verranno indicati tutti gli ulteriori passi necessari.

Ufficio regionale di collocamento

L'Ufficio regionale di collocamento (RAV) aiuta a trovare rapidamente un nuovo impiego. I colloqui di orientamento presso il RAV sono obbligatori se si percepisce l'indennità di disoccupazione. Il RAV offre altresì dei corsi o dei programmi per l'occupazione, anch'essi in parte obbligatori. Anche le persone che non hanno mai lavorato in Svizzera e che cercano un impiego, possono annunciarsi presso il RAV. Esse, tuttavia, non ricevono alcuna indennità.